Art. 1113 cod. nav. — Omissione di soccorso
Testo dell'articolo
Art. 1113. Omissione di soccorso
Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall'autorita' competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all'estinzione di un incendio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
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