Art. 669 cod. nav. — Opposizione di terzi
Testo dell'articolo
Art. 669. Opposizione di terzi
Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, puo' proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita. Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di procedura civile .
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