Art. 668 cod. nav. — Opposizioni agli atti esecutivi
Testo dell'articolo
Art. 668. Opposizioni agli atti esecutivi
Salva l'applicazione dell' articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile , le opposizioni relative alla regolarita' formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonche' quelle relative ai singoli atti di esecuzione, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione, o, in difetto con citazione al giudice competente ai sensi dell'articolo 643, nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell' articolo 618 del codice di procedura civile .
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