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Art. 664 cod. nav. — Trasferimento della nave

Testo dell'articolo

Art. 664. Trasferimento della nave

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con decreto trasferisce all'aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti. Il decreto, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, e' reso pubblico a norma dell'articolo 250, ed ha valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della nave. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.

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Avv. Federico Papa
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