Art. 546 cod. nav. — Effetti dell'abbandono
Testo dell'articolo
Art. 546. Effetti dell'abbandono
Se la validita' dell'abbandono non e' stata contestata entro trenta giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono e' stata portata a conoscenza dell'assicuratore, ovvero se la validita' dell'abbandono e' stata giudizialmente riconosciuta, l'assicurato ha diritto a percepire l'indennita' per perdita totale. La proprieta' delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell'articolo precedente si trasferiscono all'assicuratore dal giorno in cui gli e' stata portata a conoscenza la dichiarazione d'abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel quale la validita' dell'abbandono e' divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l'assicuratore dichiari all'assicurato di non volerne profittare. La dichiarazione dell'assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell'assicurato nelle forme richieste dall'articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.
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