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Art. 545 cod. nav. — Oggetto dell'abbandono

Testo dell'articolo

Art. 545. Oggetto dell'abbandono

L'abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni. Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro, che da' luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'assicurato verso terzi. Se l'assicurazione non copre l'intero valore assicurabile della cosa, l'abbandono e' limitato ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.

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Avv. Federico Papa
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