Art. 545 cod. nav. — Oggetto dell'abbandono
Testo dell'articolo
Art. 545. Oggetto dell'abbandono
L'abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni. Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro, che da' luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'assicurato verso terzi. Se l'assicurazione non copre l'intero valore assicurabile della cosa, l'abbandono e' limitato ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 545 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
