In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 540 cod. nav. — Abbandono della nave

Testo dell'articolo

Art. 540. Abbandono della nave

L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore la nave ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando la nave e' perduta, o e' divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, ne' la nave puo', anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, ne' procurarseli facendone richiesta altrove;

b) quando la nave si presume perita;

c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 540 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale