Art. 539 cod. nav. — Sinistri successivi
Testo dell'articolo
Art. 539. Sinistri successivi
Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell'assicurazione, piu' sinistri successivi, si devono computare nell'indennita', anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all'assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.
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