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Art. 539 cod. nav. — Sinistri successivi

Testo dell'articolo

Art. 539. Sinistri successivi

Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell'assicurazione, piu' sinistri successivi, si devono computare nell'indennita', anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all'assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.

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Avv. Federico Papa
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