Art. 967 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 967. Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga
Le stesse norme di cui all'[articolo 966](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-966) si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi e' stata collisione materiale. [modificato]
Aggiornamenti
38 Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 967, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila; art. 967, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni lire trecentosettantacinquemilioni".
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