Art. 966 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 966. Danni da urto
In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487. L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo. [modificato]
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