Art. 411 cod. nav. — Trasporto del bagaglio registrato
Testo dell'articolo
Art. 411. Trasporto del bagaglio registrato
Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, e' tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. Un esemplare del bollettino firmato dal vettore e' consegnato al passeggero.
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