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Art. 410 cod. nav. — Trasporto del bagaglio non registrato

Testo dell'articolo

Art. 410. Trasporto del bagaglio non registrato

Nel prezzo di passaggio e' compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.

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Avv. Federico Papa
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