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Art. 949 bis cod. nav.

Testo dell'articolo

Art. 949 bis. Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto

Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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