Art. 949 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 949. Interruzione del viaggio del passeggero
Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme. [modificato]
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