Art. 339 cod. nav. — Indennita' per riduzione delle razioni dei viveri
Testo dell'articolo
Art. 339. Indennita' per riduzione delle razioni dei viveri
Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell'articolo 301, e' dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro. Se la riduzione e' determinata da causa a lui imputabile, l'armatore e' tenuto anche al risarcimento dei danni.
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