Art. 338 cod. nav. — Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio
Testo dell'articolo
Art. 338. Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio
Se la retribuzione e' determinata a viaggio, essa e' proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata e' dovuta a causa non imputabile all'armatore, l'aumento proporzionale e' ridotto a un terzo. La retribuzione non e' soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio piu' breve di quello previsto nel contratto.
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