In vigoreNormativaCodice della navigazione
Art. 868 cod. nav. — Documenti per la pubblicita'
Testo dell'articolo
Art. 868. Documenti per la pubblicita'
Chi domanda la pubblicita' deve consegnare all'ufficio competente i documenti indicati negli articoli 253, 254.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 868 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Aggiungi una nota professionale
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
