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Art. 867 cod. nav. — Forma del titolo per la pubblicita'

Testo dell'articolo

Art. 867. Forma del titolo per la pubblicita'

La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell' articolo 2657 del codice civile . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 [comma abrogato] .

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Avv. Federico Papa
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