Art. 1277 cod. nav. — Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio
Testo dell'articolo
Art. 1277. Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio
Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, previsti nell'articolo 95, secondo comma, e nell'articolo 100, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in vigore in quanto compatibili.
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