Art. 1276 cod. nav. — Rimozione di cose sommerse
Testo dell'articolo
Art. 1276. Rimozione di cose sommerse
Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di cui agli articoli 72, 73, 729 si applicano anche nel caso in cui la sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del codice.
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