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Art. 131 cod. nav. - Personale addetto ai servizi dei porti

Testo dell'articolo

Art. 131. Personale addetto ai servizi dei porti

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

1) i lavoratori portuali;

2) i barcaioli. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.

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