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Art. 132 cod. nav. - Matricole, registri e documenti di lavoro del personale

Testo dell'articolo

Art. 132. Matricole, registri e documenti di lavoro del personale

Il personale navigante e' iscritto in matricole, ed e' munito di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi dei porti e' iscritto in registri ed e' munito di un libretto di ricognizione. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.

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