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Art. 1047 cod. nav. - Opposizione dei creditori

Testo dell'articolo

Art. 1047. Opposizione dei creditori

Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'istante. L'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 627.

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