In vigoreNormativaCodice Del Processo Amministrativo

Art. 77 cod. proc. amm. — Querela di falso 1

Testo dell'articolo

Art. 77. Querela di falso 1

Chi deduce la falsita' di un documento deve provare che sia stata gia' proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia sulla controversia.

3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e' depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione.

4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 77 cod. proc. amm.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale