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Art. 76 cod. proc. amm. — Modalita' della votazione 1

Testo dell'articolo

Art. 76. Modalita' della votazione 1

Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.

2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente.

4. Si applicano l' articolo 276, secondo , quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l'articolo [modificato] 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile .

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Avv. Federico Papa
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