Art. 76 cod. proc. amm. — Modalita' della votazione 1
Testo dell'articolo
Art. 76. Modalita' della votazione 1
Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.
2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente.
4. Si applicano l' articolo 276, secondo , quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l'articolo [modificato] 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile .
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 76 cod. proc. amm.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
