Art. 69 cod. proc. amm. — Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria 1
Testo dell'articolo
Art. 69. Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria 1
La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova e' disposta con provvedimento del presidente, ancorche' la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.
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