Art. 68 cod. proc. amm. — Termini e modalita' dell'istruttoria 1
Testo dell'articolo
Art. 68. Termini e modalita' dell'istruttoria 1
mini e modalita' dell'istruttoria 1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile .
2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova e' delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.
3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta e' formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell' articolo 204 del codice di procedura civile .
4. Il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta e' stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.
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