Art. 2917 c.c. — Estinzione del credito pignorato
Testo dell'articolo
Art. 2917. Estinzione del credito pignorato
Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
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