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Art. 2917 c.c. — Estinzione del credito pignorato

Testo dell'articolo

Art. 2917. Estinzione del credito pignorato

Se oggetto del pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

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Avv. Federico Papa
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