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Art. 2916 c.c. — Ipoteche e privilegi

Testo dell'articolo

Art. 2916. Ipoteche e privilegi

Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:

1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

2) dei privilegi per la cui efficacia e' necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

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Avv. Federico Papa
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