Art. 2806 c.c. — Pegno di diritti diversi dai crediti
Testo dell'articolo
Art. 2806. Pegno di diritti diversi dai crediti
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2806 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
