Art. 2805 c.c. — Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Testo dell'articolo
Art. 2805. Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Il debitore del credito dato in pegno puo' opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore. Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non puo' opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.
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