In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2621 ter c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2621 ter. Non punibilita' per particolare tenuita'

Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'[articolo 131-bis](/it-IT/fonte/codice-civile/art-131-bis) del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa', ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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