In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2621 bis c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2621 bis. Fatti di lieve entita'

Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'[articolo 2621](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2621) sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'[articolo 2621](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2621) riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'[articolo 1](/it-IT/fonte/codice-civile/art-1) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. [modificato]

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2621 bis c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale