Art. 2621 bis c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2621 bis. Fatti di lieve entita'
Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'[articolo 2621](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2621) sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'[articolo 2621](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2621) riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'[articolo 1](/it-IT/fonte/codice-civile/art-1) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. [modificato]
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