Art. 2309 c.c. — Pubblicazione della nomina dei liquidatori
Testo dell'articolo
Art. 2309. Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni [modificato] dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 [comma abrogato] .
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