Art. 2308 c.c. — Scioglimento della societa'
Testo dell'articolo
Art. 2308. Scioglimento della societa'
La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'[articolo 2272](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2272), per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. [modificato] 311 316
Aggiornamenti
311 Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
316 Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
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