Art. 2165 c.c. — Durata
Testo dell'articolo
Art. 2165. Durata
La colonia parziaria e' contratta per il tempo necessario affinche' il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo. Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non puo' avere una durata inferiore a due anni.
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