In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2164 c.c. — Nozione

Testo dell'articolo

Art. 2164. Nozione

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o piu' coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attivita' connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili e' stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2164 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale