Codice civile › Libro IV › Titolo V › Capo IV · Dei titoli nominativi
Art. 2024 c.c.
Vincoli sul credito
Art. 2024. Vincoli sul credito
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro. Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.
In breve
La disciplina dei vincoli sui titoli di credito nominativi trova il suo cardine nell'art. 2024 c.c., il quale stabilisce rigorosi presupposti formali affinché pegno, sequestro o pignoramento possano produrre effetti verso l'emittente e i terzi. Tale norma riflette il principio generale della "incorporazione" del diritto nel titolo, tipico della disciplina dei titoli di credito.
Dal quesito «Vincoli sul credito: presupposti formali ed efficacia ex art. 2024 c.c.» →Chiedi sull'art. 2024 c.c.
Risposte con le sentenze che lo applicano e il testo citato.
Cita l'art. 2024 c.c.
Il testo vigente, pronto da incollare in un atto o in un parere.
Art. 2024 c.c. (Vincoli sul credito) «Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro. Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.»
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