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Art. 2056 c.c. — Valutazione dei danni

Testo dell'articolo

Art. 2056. Valutazione dei danni

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

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Avv. Federico Papa
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