Art. 1984 c.c. — Liberazione del debitore
Testo dell'articolo
Art. 1984. Liberazione del debitore
Se non vi e' patto contrario, il debitore e' liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.
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