Art. 1983 c.c. — Controllo del debitore
Testo dell'articolo
Art. 1983. Controllo del debitore
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura piu' di un anno. Se e' stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.
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