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Art. 1795 c.c. — Diritti del possessore della sola fede di deposito

Testo dell'articolo

Art. 1795. Diritti del possessore della sola fede di deposito

Il possessore della sola fede di deposito puo' ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio. Sotto la responsabilita' dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito puo' ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantita' delle merci ritirate.

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Avv. Federico Papa
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