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Art. 1794 c.c. — Prima girata della nota di pegno

Testo dell'articolo

Art. 1794. Prima girata della nota di pegno

La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonche' la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario. La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.

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Avv. Federico Papa
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