Art. 1771 c.c. — Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Testo dell'articolo
Art. 1771. Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario. Il depositario puo' richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non e' stato convenuto un termine, il giudice puo' concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1771 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
