Art. 1770 c.c. — Modalita' della custodia
Testo dell'articolo
Art. 1770. Modalita' della custodia
Il depositario non puo' servirsi della cosa depositata ne' darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante. Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario puo' esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena e' possibile.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1770 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
