Art. 1728 c.c. — Morte o incapacita' del mandante o del mandatario
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Art. 1728. Morte o incapacita' del mandante o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacita' sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi e' pericolo nel ritardo. Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacita' del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
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