Cause di estinzione del contratto di mandato ex art. 1722 c.c.
L'estinzione del contratto di mandato è disciplinata analiticamente dall'art. 1722 c.c. 1, il quale individua quattro cause tassative di cessazione del rapporto, fatte salve le eccezioni relative all'esercizio dell'impresa.
Di seguito il dettaglio delle cause legali di estinzione e la relativa disciplina:
1. Scadenza del termine o compimento dell'affare
Il mandato si estingue naturalmente con la scadenza del termine pattuito dalle parti o con l'esaurimento dell'attività (compimento dell'affare) per la quale è stato conferito 1. Se l'attività è stata già svolta prima della morte del mandante, il diritto al compenso del mandatario permane e si trasferisce agli eredi, anche se l'esigibilità del credito matura dopo l'estinzione del mandato (Cass. n. 03568/2024) 2.
2. Revoca da parte del mandante
Il mandante ha il potere di revocare il mandato 1, ma la legge distingue diverse ipotesi:
- Mandato irrevocabile: se era stata pattuita l'irrevocabilità, il mandante può comunque revocare ma risponde dei danni, a meno che non ricorra una giusta causa 3.
- Mandato "in rem propriam": il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca, salvo diversa pattuizione o giusta causa 3.
- Revoca tacita: si verifica con la nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o con il compimento dell'affare direttamente da parte del mandante 4.
- Mandato oneroso: la revoca prima della scadenza obbliga al risarcimento del danno, salvo giusta causa o, nel mandato a tempo indeterminato, congruo preavviso 5.
- Mandato collettivo: se conferito da più persone per un affare comune, la revoca è efficace solo se fatta da tutti i mandanti, salvo giusta causa 6.
3. Rinunzia del mandatario
Il mandatario può rinunziare al mandato, ma deve farlo in modo da consentire al mandante di provvedere altrimenti 7. In mancanza di giusta causa, il mandatario è tenuto al risarcimento del danno; nel mandato a tempo indeterminato è richiesto un congruo preavviso 7.
4. Morte, interdizione o inabilitazione
La morte o la sopravvenuta incapacità (interdizione o inabilitazione) di una delle parti determina l'estinzione del contratto 1.
- In caso di morte del mandante, il mandatario deve continuare l'esecuzione già iniziata se vi è pericolo nel ritardo 8.
- In caso di morte del mandatario, i suoi eredi devono avvertire prontamente il mandante e adottare i provvedimenti richiesti dalle circostanze 8, come il rilascio di beni detenuti in forza del mandato (Cass. n. 23717/2023) 9.
Eccezione: l'esercizio dell'impresa
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1722 c.c. 1, il mandato che ha per oggetto atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue se l'esercizio dell'impresa continua, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. La giurisprudenza ha precisato che il mandato al recupero crediti conferito da un istituto di credito a una società rientra in questa fattispecie di continuità (Cass. n. 25344/2021) 10.
Effetti processuali rilevanti
L'estinzione della procura alle liti (che segue le regole del mandato ex art. 1722 n. 4 c.c.) per morte della parte prima dell'instaurazione del giudizio rende il ricorso inammissibile, non potendosi applicare il principio dell'ultrattività del mandato difensivo (Cass. n. 17360/2021, Cass. n. 05588/2023) 11, 12.
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Fonti:
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L'estinzione del contratto di mandato è disciplinata analiticamente dall'art. 1722 c.c. (#cite-source-1), il quale individua quattro cause tassative di cessazione del rapporto, fatte salve le eccezioni relative all'esercizio dell'impresa.
L'art. 1722 c.c. elenca effettivamente le cause di estinzione del mandato citate nel paragrafo.
Di seguito il dettaglio delle cause legali di estinzione e la relativa disciplina:(contesto generale)
Frase di raccordo puramente introduttiva che non contiene informazioni specifiche soggette a verifica.
1. Scadenza del termine o compimento dell'affare Il mandato si estingue naturalmente con la scadenza del termine pattuito dalle parti o con l'esaurimento dell'attività (compimento dell'affare) per la quale è stato conferito (#cite-source-1). Se l'attività è stata già svolta prima della morte del mandante, il diritto al compenso del mandatario permane e si trasferisce agli eredi, anche se l'esigibilità del credito matura dopo l'estinzione del mandato (Cass. n. 03568/2024) (#cite-source-13).
Il punto 1 dell'art. 1722 c.c. conferma la scadenza del termine e il compimento dell'affare come cause di estinzione.
2. Revoca da parte del mandante Il mandante ha il potere di revocare il mandato (#cite-source-1), ma la legge distingue diverse ipotesi: Mandato irrevocabile: se era stata pattuita l'irrevocabilità, il mandante può comunque revocare ma risponde dei danni, a meno che non ricorra una giusta causa (#cite-source-2). Mandato "in rem propriam": il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca, salvo diversa pattuizione o giusta causa (#cite-source-2). Revoca tacita: si verifica con la nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o con il compimento dell'affare direttamente da parte del mandante (#cite-source-3). Mandato oneroso: la revoca prima della scadenza obbliga al risarcimento del danno, salvo giusta causa o, nel mandato a tempo indeterminato, congruo preavviso (#cite-source-4). Mandato collettivo: se conferito da più persone per un affare comune, la revoca è efficace solo se fatta da tutti i mandanti, salvo giusta causa (#cite-source-5).
L'art. 1723 c.c. disciplina la revocabilità del mandato, i danni in caso di irrevocabilità pattuita e il mandato in rem propriam.
3. Rinunzia del mandatario Il mandatario può rinunziare al mandato, ma deve farlo in modo da consentire al mandante di provvedere altrimenti (#cite-source-6). In mancanza di giusta causa, il mandatario è tenuto al risarcimento del danno; nel mandato a tempo indeterminato è richiesto un congruo preavviso (#cite-source-6).
L'art. 1727 c.c. disciplina la rinunzia del mandatario, l'obbligo di risarcimento e il preavviso per i contratti a tempo indeterminato.
4. Morte, interdizione o inabilitazione La morte o la sopravvenuta incapacità (interdizione o inabilitazione) di una delle parti determina l'estinzione del contratto (#cite-source-1). In caso di morte del mandante, il mandatario deve continuare l'esecuzione già iniziata se vi è pericolo nel ritardo (#cite-source-7). In caso di morte del mandatario, i suoi eredi devono avvertire prontamente il mandante e adottare i provvedimenti richiesti dalle circostanze (#cite-source-7), come il rilascio di beni detenuti in forza del mandato (Cass. n. 23717/2023) (#cite-source-14).
L'art. 1728 c.c. conferma gli obblighi del mandatario o dei suoi eredi in caso di morte o incapacità delle parti.
Eccezione: l'esercizio dell'impresa Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1722 c.c. (#cite-source-1), il mandato che ha per oggetto atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue se l'esercizio dell'impresa continua, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. La giurisprudenza ha precisato che il mandato al recupero crediti conferito da un istituto di credito a una società rientra in questa fattispecie di continuità (Cass. n. 25344/2021) (#cite-source-11).
L'ultimo comma dell'art. 1722 c.c. prevede l'eccezione per il mandato relativo all'esercizio di un'impresa.
Effetti processuali rilevanti L'estinzione della procura alle liti (che segue le regole del mandato ex art. 1722 n. 4 c.c.) per morte della parte prima dell'instaurazione del giudizio rende il ricorso inammissibile, non potendosi applicare il principio dell'ultrattività del mandato difensivo (Cass. n. 17360/2021, Cass. n. 05588/2023**) (#cite-source-10), (#cite-source-12).
I testi integrali forniti (Source 10 e 12) non contengono i riferimenti alle sentenze Cass. 17360/2021 o 05588/2023 né trattano l'ultrattività del mandato.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
