In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1297 c.c. — Eccezioni personali
Testo dell'articolo
Art. 1297. Eccezioni personali
Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori. A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
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