In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1296 c.c. — Scelta del creditore per il pagamento
Testo dell'articolo
Art. 1296. Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
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