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Art. 1296 c.c. — Scelta del creditore per il pagamento

Testo dell'articolo

Art. 1296. Scelta del creditore per il pagamento

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

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Avv. Federico Papa
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