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Art. 1179 c.c. — Obbligo di garanzia

Testo dell'articolo

Art. 1179. Obbligo di garanzia

Chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.

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Avv. Federico Papa
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